(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 20 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme in materia di cultura e sport 1. Il Comune di San Daniele del Friuli e' autorizzato a utilizzare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui, assegnati rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell' art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per la realizzazione del quarto lotto dell'intervento di ristrutturazione del Teatro Ciconi, avente a oggetto lavori edili, impiantistici e finiture interne. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata della documentazione relativa al nuovo intervento in conformita' a quanto richiesto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa. 4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorita' portuale di Trieste in base al «Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli-Venezia Giulia», emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'art. 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015), a seguito del quale parte delle aree del Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel progetto realizzato con il sostegno del finanziamento suddetto, sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, grava sul comune medesimo l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del bando citato, per la parte concernente la permanenza della disponibilita' dei beni oggetto dei progetti finanziati, nonche' gli obblighi di cui all'art. 28 del bando citato connessi con la gestione dei beni stessi. 5. Il comma 109 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' sostituito dal seguente: «109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 e' presentata al servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.». 6. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), le parole «n. 287 del 23 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 286 e n. 287 del 23 ottobre 2014». 7. In via di interpretazione autentica, tutti i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarieta', si intendono finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che, in quanto tali, non assumono in nessun caso la natura di corrispettivo contrattuale. 8. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per «Comuni associati del Friuli-Venezia Giulia» si intendono anche le Unioni territoriali intercomunali (UTI) del Friuli-Venezia Giulia. 9. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2003 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Agli interventi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». 10. La disposizione di cui al comma 9 trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze che avevano portato alla concessione con decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007, ai sensi della legge regionale n. 8/2003, al Comune di Gemona del Friuli del contributo decennale costante di 49.000 euro annui per i lavori di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.eR., e' autorizzata a confermare il contributo e a disporre l'erogazione delle annualita' maturate disponibili sul bilancio regionale sulla base della progressione della spesa, a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi inerenti l'impiantistica sportiva e fino a un massimo di tre, la cui spesa ammessa complessiva sia almeno pari alla somma delle rate maturate, senza onere di contrazione di un prestito a finanziamento degli interventi. 12. Per le finalita' di cui al comma 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gemona del Friuli presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all' art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002 . 13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo stesso. 14. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del «Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2003», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo e rientranti sempre nella categoria delle manutenzioni ordinarie. 15. Per le finalita' di cui al comma 14 il Comune di Osoppo presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio competente in materia di impiantistica sportiva l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori. 16. Il Comune di Trieste e' autorizzato a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Giovanni a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato «Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento». 17. Al fine di definire gli interventi di cui al comma 16, l'amministrazione regionale e il Comune di Trieste provvedono a modificare l'accordo di programma sottoscritto in data 7 ottobre 2008 ai sensi dell' art. 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008). 18. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dopo le parole «le spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento,». 19. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell' art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, concessi nell'anno 2018 per il sostegno dei progetti di attivita' degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale medesima, sono ammissibili a rendiconto le spese istituzionali e di funzionamento, nonche' le spese relative alla realizzazione di specifici progetti di intervento, generate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 20. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000, le spese relative ai contributi previsti nel settore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. 21. La disposizione di cui al comma 20 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. 22. Al comma 37 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2017 le parole «, e dell'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale del progetto di attivita' » sono soppresse. 23. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, al fine di garantire la continuita' del sostegno ai progetti di attivita' di cui all' art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, per l'annualita' 2018 l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero elencati all' art. 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), il 50 per cento del finanziamento ivi rispettivamente indicato. 24. Per l'anno 2018, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 7/2002, venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entita' di contributo inferiore al 50 per cento del finanziamrnto previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale n. 34/2015, l'entita' del contributo stesso e' rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. 25. Per le finalita' di cui al comma 23 i soggetti richiedenti presentano domanda al servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attivita' programmate e di un piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione di progetti specifici di intervento e sono altresi' indicate le eventuali fonti di finanziamento del progetto annuale di attivita', diverse dal contributo regionale. 26. L'anticipo di cui al comma 23 e' concesso ed erogato entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al comma 25. 27. All'art. 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonche' norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola «accordi» sono inserite le seguenti: « anche di durata pluriennale»; b) al comma 1-bis dopo le parole «accordi di collaborazione» sono inserite le seguenti: «, anche di durata pluriennale, » e dopo le parole «dei siti medesimi» sono aggiunte le seguenti: « , nonche' per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalita' di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilita' delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)». 28. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e' sostituito dal seguente: «6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attivita' di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti: a) Centro musicale sloveno «Glasbena matica» di Trieste; b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo «Emil Komel» di Gorizia; c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom «Srečko Kosovel» di Trieste; d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom «Simon Gregorčič» di Gorizia.». 29. Alla fine del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2007 e' aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione. ». 30. La Commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, costituita con decreto del Presidente della regione n. 036/Pres. del 17 marzo 2014 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Ricostituzione), e modificata con decreto del Presidente della regione n. 217/Pres. del 16 ottobre 2015 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Sostituzione componente), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 31. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 18, comma 7-bis, della legge regionale n. 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2018 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2017. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto e' erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresi' i termini e le modalita' di rendicontazione del contributo concesso. 32. Entro la data del 31 ottobre 2018 ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena deve presentare il proprio programma di attivita' e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identita' della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia riferito agli anni 2019 e 2020, al fine di consentirne la valutazione per le finalita' di cui all'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 26/2007. 33. Alla lettera d) del comma 67 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 34. La Commissione di cui all'art. 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della regione n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 35. Alla fine del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e' aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione.». 36. Alla fine del comma 3-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 29/2007 e' aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione.». 37. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11/2013, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorche' il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per la presentazione del rendiconto. 38. Per le finalita' di cui al comma 37 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, provvede alla conferma del contributo. 39. In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalita' di cui all' art. 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova istanza, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002, per la rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione della Fortezza di Palmanova gia' approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.