(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 20 al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                  IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Norme in materia di cultura e sport 
 
  1. Il Comune di San Daniele del Friuli e' autorizzato a  utilizzare
il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo
decennale costante di 89.900 euro  annui,  assegnati  rispettivamente
con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult  e  con  decreto  9  novembre
2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell'  art.  7,  comma
70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n.  2  (Legge  finanziaria
2006), per la  realizzazione  del  quarto  lotto  dell'intervento  di
ristrutturazione del Teatro Ciconi, avente a  oggetto  lavori  edili,
impiantistici e finiture interne. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine  perentorio
di sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Comune di San  Daniele  del  Friuli  presenta  al  Servizio
competente in materia di  beni  culturali  domanda  di  conferma  del
contributo  corredata  della   documentazione   relativa   al   nuovo
intervento in conformita' a quanto richiesto dall'art. 56,  comma  1,
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori pubblici). 
  3. Il Servizio competente in materia di beni culturali  provvede  a
confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto  indicato
nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli,  i
nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' il nuovo
termine di rendicontazione della relativa spesa. 
  4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorita' portuale
di Trieste in base al  «Bando  per  la  valorizzazione  dei  siti  di
archeologia  industriale  nel  Friuli-Venezia  Giulia»,  emanato  con
deliberazione della Giunta regionale 30 luglio  2009,  n.  1788,  per
effetto dell'art. 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n.  190
(Legge di stabilita' 2015), a seguito del quale parte delle aree  del
Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel  progetto
realizzato con il sostegno del  finanziamento  suddetto,  sono  state
sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del  Comune  di
Trieste, grava sul comune medesimo  l'obbligo  di  cui  all'art.  10,
comma 1, lettera c), del bando citato, per la  parte  concernente  la
permanenza  della  disponibilita'  dei  beni  oggetto  dei   progetti
finanziati, nonche' gli obblighi di cui all'art. 28 del bando  citato
connessi con la gestione dei beni stessi. 
  5. Il comma 109 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' sostituito dal seguente: 
  «109. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma
108 e' presentata al servizio competente in materia di  impiantistica
sportiva corredata di  una  relazione  illustrativa  e  di  un  piano
finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108.
Con il decreto di concessione del contributo sono fissati  i  termini
di  esecuzione  dell'intervento,  le  modalita'  di  erogazione   del
contributo e di rendicontazione della spesa.». 
  6. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre  2017,
n. 45 (Legge di stabilita' 2018), le parole «n. 287  del  23  ottobre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 286 e n. 287 del 23 ottobre
2014». 
  7. In  via  di  interpretazione  autentica,  tutti  i  procedimenti
amministrativi  concernenti  la   concessione   e   l'erogazione   di
incentivi,  contributi,  agevolazioni,  sovvenzioni  e  benefici   di
qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello
sport e della solidarieta', si intendono finalizzati all'attribuzione
di vantaggi economici ai sensi dell' art. 12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi),  che,  in  quanto
tali,  non  assumono  in  nessun  caso  la  natura  di  corrispettivo
contrattuale. 
  8. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1,  della
legge regionale 3 aprile 2003,  n.  8  (Testo  unico  in  materia  di
sport), per «Comuni associati del Friuli-Venezia Giulia» si intendono
anche le Unioni territoriali intercomunali (UTI)  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
  9. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale  n. 8/2003  e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Agli interventi  previsti  dal  presente  articolo  non  si
applica il divieto generale di contribuzione  di  cui  all'  art.  31
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». 
  10. La disposizione di cui al  comma  9  trova  applicazione  anche
nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  11.  L'Amministrazione  regionale,  in  considerazione  dei  limiti
imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario  e
delle mutate  esigenze  che  avevano  portato  alla  concessione  con
decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007,  ai  sensi  della  legge
regionale n. 8/2003, al Comune di Gemona del  Friuli  del  contributo
decennale  costante  di  49.000  euro   annui   per   i   lavori   di
ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D.  Simonetti  e
dell'A.S.eR., e' autorizzata a confermare il contributo e a  disporre
l'erogazione  delle  annualita'  maturate  disponibili  sul  bilancio
regionale sulla base della progressione della  spesa,  a  favore  del
medesimo ente per  la  realizzazione  di  nuovi  interventi  inerenti
l'impiantistica sportiva e fino a un massimo di  tre,  la  cui  spesa
ammessa complessiva sia almeno pari alla somma delle  rate  maturate,
senza onere di contrazione  di  un  prestito  a  finanziamento  degli
interventi. 
  12. Per le finalita' di cui  al  comma  11,  entro  il  termine  di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
il Comune di Gemona del Friuli presenta  al  servizio  competente  in
materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del  contributo
corredata della documentazione di cui all' art. 56,  comma  1,  della
legge regionale n. 14/2002 . 
  13. Ai sensi del comma 12 il  Servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva  provvede  a  convertire  il  contributo  e  a
fissare i nuovi termini  di  inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,
nonche' a fissare il nuovo termine di rendicontazione del  contributo
stesso. 
  14. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  al
Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del «Bando per  il
finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione  di
impianti sportivi,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  della  legge
regionale  n. 8/2003»,  approvato  con  deliberazione  della   Giunta
regionale n. 1720 del 4 settembre  2015,  per  differenti  lavori  da
eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo  e  rientranti  sempre
nella categoria delle manutenzioni ordinarie. 
  15. Per le finalita' di  cui  al  comma  14  il  Comune  di  Osoppo
presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, al servizio competente in  materia  di  impiantistica
sportiva l'istanza volta  a  ottenere  la  conferma  del  contributo,
corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di  un
nuovo quadro economico. Il Servizio  conferma  il  contributo  per  i
nuovi lavori. 
  16. Il Comune di Trieste e'  autorizzato  a  utilizzare  parte  del
contributo pluriennale concesso con  decreto  29  novembre  2011,  n.
3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San
Giovanni a Trieste, per la realizzazione  dell'intervento  denominato
«Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri  interventi
per la messa in sicurezza e l'adeguamento». 
  17. Al fine  di  definire  gli  interventi  di  cui  al  comma  16,
l'amministrazione regionale e  il  Comune  di  Trieste  provvedono  a
modificare l'accordo di programma sottoscritto in data 7 ottobre 2008
ai sensi dell' art. 4, comma 8, della  legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 30 (Legge strumentale 2008). 
  18. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio  2002,
n. 7 (Nuova disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di
corregionali all'estero e rimpatriati),  dopo  le  parole  «le  spese
ammissibili,» sono inserite  le  seguenti:  «ivi  comprese  le  spese
istituzionali e di funzionamento,». 
  19. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell'  art.
6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, concessi nell'anno  2018
per il sostegno dei progetti di attivita' degli enti, associazioni  e
istituzioni  dei  corregionali  all'estero  riconosciuti   ai   sensi
dell'art. 10 della  legge  regionale  medesima,  sono  ammissibili  a
rendiconto le spese istituzionali  e  di  funzionamento,  nonche'  le
spese  relative  alla  realizzazione   di   specifici   progetti   di
intervento, generate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 
  20. In deroga alle disposizioni di cui al capo III  del  titolo  II
della legge regionale n. 7/2000,  le  spese  relative  ai  contributi
previsti nel settore dei corregionali all'estero  e  dei  rimpatriati
sono rendicontate fino all'ammontare del contributo  concesso,  salvo
quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. 
  21. La disposizione di cui al comma 20 si applica  ai  procedimenti
non ancora conclusi alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  22. Al comma 37 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  45/2017  le
parole «, e dell'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale
del progetto di attivita' » sono soppresse. 
  23. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art.  6,
comma 2, della legge regionale n. 7/2002, al  fine  di  garantire  la
continuita' del sostegno ai progetti di attivita' di cui all' art. 5,
comma  2,  lettera  a),  della  legge  regionale   n.   7/2002,   per
l'annualita'  2018  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad
anticipare agli enti, associazioni  e  istituzioni  dei  corregionali
all'estero elencati all' art. 4, comma 32, lettera  a),  della  legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016),  il  50
per cento del finanziamento ivi rispettivamente indicato. 
  24.  Per l'anno 2018, qualora, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui al regolamento previsto dall'art.  6  comma  2,  della
legge regionale n. 7/2002, venga determinata, a favore  dei  soggetti
beneficiari, un'entita' di contributo inferiore al 50 per  cento  del
finanziamrnto previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera  a),  della
legge regionale  n.  34/2015,  l'entita'  del  contributo  stesso  e'
rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. 
  25. Per le finalita' di cui al  comma  23  i  soggetti  richiedenti
presentano domanda al servizio competente in materia di  corregionali
all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  corredata  di  una  relazione  illustrativa   delle
attivita' programmate e di un piano finanziario  preventivo,  in  cui
sono  distintamente  evidenziate  le   spese   istituzionali   e   di
funzionamento e le spese previste per la  realizzazione  di  progetti
specifici di intervento e sono altresi' indicate le  eventuali  fonti
di finanziamento del  progetto  annuale  di  attivita',  diverse  dal
contributo regionale. 
  26. L'anticipo di cui al comma 23  e'  concesso  ed  erogato  entro
novanta  giorni  dalla  scadenza   del   termine   fissato   per   la
presentazione delle domande di cui al comma 25. 
  27. All'art.  8  della  legge  regionale  4  ottobre  2013,  n.  11
(Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della  Prima  guerra
mondiale e interventi per  la  promozione  delle  commemorazioni  del
centenario  dell'inizio  del  conflitto,  nonche'  norme  urgenti  in
materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo la parola «accordi» sono inserite le seguenti:
« anche di durata pluriennale»; 
    b) al comma 1-bis dopo le parole «accordi di collaborazione» sono
inserite le seguenti: «, anche di durata pluriennale,  »  e  dopo  le
parole «dei siti medesimi» sono aggiunte le seguenti: « , nonche' per
la realizzazione sugli stessi di interventi di  investimento  con  le
finalita' di cui al comma 1,  qualora  gli  enti  locali  interessati
abbiano la disponibilita' delle strutture e dei siti medesimi in base
a un titolo giuridicamente valido,  avente  durata  non  inferiore  a
quella dei vincoli previsti dall'art. 20, commi 1 e  2,  della  legge
regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme  regionali  in  materia  di
beni culturali)». 
  28. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 16 novembre 2007,
n. 26 (Norme regionali per  la  tutela  della  minoranza  linguistica
slovena), e' sostituito dal seguente: 
    «6.  Come  enti  e  organizzazioni  che  curano  la  gestione  di
attivita' di educazione e formazione extrascolastica  dei  minori  di
lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti: 
      a) Centro musicale sloveno «Glasbena matica» di Trieste; 
      b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center  za
glasbeno vzgojo «Emil Komel» di Gorizia; 
      c)  Associazione  Casa  dello  studente  sloveno  -   Združenje
slovenski dijaški dom «Srečko Kosovel» di Trieste; 
      d)  Associazione  Casa  dello  studente  sloveno  -   Združenje
slovenski dijaški dom «Simon Gregorčič» di Gorizia.». 
  29. Alla fine del comma 9 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.
26/2007  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Con  il  decreto   di
concessione e' disposta l'erogazione in via anticipata e in  un'unica
soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di rendicontazione. ». 
  30. La Commissione di cui  all'art.  8  della  legge  regionale  n.
26/2007, costituita con  decreto  del  Presidente  della  regione  n.
036/Pres. del 17 marzo 2014 (Commissione regionale consultiva per  la
minoranza linguistica  slovena.  Ricostituzione),  e  modificata  con
decreto del Presidente della regione n. 217/Pres. del 16 ottobre 2015
(Commissione  regionale  consultiva  per  la  minoranza   linguistica
slovena. Sostituzione componente), rimane in carica  per  l'esercizio
delle  sue  funzioni   sino   all'adozione   del   provvedimento   di
ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 
  31. Nelle more dell'adozione del regolamento di  cui  all'art.  18,
comma  7-bis,  della  legge  regionale  n.  26/2007,  ai  fini  della
determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2018 a ciascun
ente  riconosciuto  di  preminente  rilevanza  e  interesse  per   la
minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'art. 18, commi
3, 4, 4-bis, 5  e  6,  della  legge  regionale  n.  26/2007,  vengono
considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento
allo stanziamento complessivo destinato  alla  propria  categoria  di
appartenenza  nell'esercizio  2017.  Il  finanziamento  in  tal  modo
determinato a favore di  ciascun  ente  riconosciuto  e'  erogato  in
un'unica soluzione anticipata  all'atto  dell'adozione  del  relativo
decreto di  concessione  che  stabilisce  altresi'  i  termini  e  le
modalita' di rendicontazione del contributo concesso. 
  32. Entro la data del 31 ottobre 2018 ciascun ente riconosciuto  di
preminente rilevanza  e  interesse  per  la  minoranza  slovena  deve
presentare il proprio programma di  attivita'  e  iniziative  per  la
tutela  e  la  valorizzazione   della   lingua,   della   cultura   e
dell'identita' della  minoranza  slovena  del  Friuli-Venezia  Giulia
riferito agli anni 2019 e 2020, al fine di consentirne la valutazione
per le finalita' di cui all'art. 18, comma 7, della  legge  regionale
n. 26/2007. 
  33. Alla lettera d) del comma 67 dell'art. 7 della legge  regionale
n. 25/2016 le parole «entro il  31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  34. La Commissione di cui all'art.  15  della  legge  regionale  20
novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di
lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), costituita con decreto del
Presidente della regione n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 (Commissione
regionale per le  minoranze  di  lingua  tedesca  del  Friuli-Venezia
Giulia), rimane in carica per l'esercizio  delle  sue  funzioni  sino
all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre
il 31 dicembre 2018. 
  35. Alla fine del comma 2 dell'art. 23  della  legge  regionale  18
dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione   e
promozione della lingua friulana), e' aggiunto il  seguente  periodo:
«Con il decreto  di  concessione  e'  disposta  l'erogazione  in  via
anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e  sono
stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione.». 
  36. Alla fine del comma 3-ter dell'art. 24 della legge regionale n.
29/2007  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Con  il  decreto   di
concessione e' disposta l'erogazione in via anticipata e in  un'unica
soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e  le
modalita' di rendicontazione.». 
  37. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo concesso con decreto 10 novembre  2015,  n.  4088/Cult  al
Comune di Forgaria nel Friuli,  ai  sensi  dell'  art.  5,  comma  1,
lettera f), della legge  regionale  n.  11/2013,  in  base  al  bando
emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio  2015,  n.
921, ancorche' il Comune medesimo non  abbia  rispettato  il  termine
perentorio fissato dal decreto di concessione  per  la  presentazione
del rendiconto. 
  38. Per le finalita' di cui al comma 37 il Comune di  Forgaria  nel
Friuli presenta, entro il termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita  istanza  al
Servizio competente in materia di beni  culturali,  il  quale,  entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza  stessa,  provvede  alla
conferma del contributo. 
  39. In considerazione delle nuove risorse assegnate  al  Comune  di
Palmanova e al segretariato regionale del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo per il Friuli-Venezia Giulia per la
realizzazione di  interventi  di  conservazione,  riqualificazione  e
valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel  Comune
di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalita' di cui all'
art. 6,  comma  9,  della  legge  regionale  4  agosto  2014,  n.  15
(Assestamento del bilancio 2014), il  Comune  di  Palmanova  presenta
alla struttura regionale competente in  materia  di  beni  culturali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, una nuova istanza,  corredata  della  documentazione  prevista
dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002, per la  rimodulazione,
da  approvarsi  da  parte  della  Giunta  regionale,  del   programma
pluriennale di interventi di  conservazione  e  valorizzazione  della
Fortezza di Palmanova gia' approvato con deliberazione  della  Giunta
regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.